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Vaccinazione italiani all’estero ai sensi del DPR 618/80

Il I aprile 2021 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha sottoscritto un protocollo con il Ministero della Salute e con l’Agenzia Italiana del Farmaco che indica la procedura per l’accesso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 per i soggetti aventi diritto ai sensi dell’articolo 2 del DPR 31 luglio 1980 n.618.
Tra costoro, rientrano diverse tipologie di connazionali all’estero: lavoratori temporanei, lavoratori che abbiano temporaneamente perso il lavoro, titolari di pensione italiana o di borsa di studio, altri dipendenti pubblici (oltre ai dipendenti del MAECI) e loro familiari.

Per tutti gli aventi diritto all’assistenza sanitaria ex art. 2 del DPR 618/80, il protocollo prevede:

a) la possibilita’ di prenotare la vaccinazione e rientrare in Italia in base alle tempistiche stabilite per la vaccinazione delle diverse categorie individuate dal Piano Strategico Vaccinale Nazionale e secondo le disposizioni normative per gli spostamenti da e per l’estero (in questo caso la Francia) in vigore al momento della data stabilita per la somministrazione vaccinale;

b) la possibilita’ di aderire autonomamente ai Piani Vaccinali Nazionali dei Paesi dove si trovano (in questo caso il PVN francese), con successiva trasmissione per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari competenti delle eventuali spese e/o ticket derivanti dall’accesso alla vaccinazione in loco (come gia’ avviene per i rimborsi delle spese sanitarie ex DPR 618/80).
Non sono invece consentiti rimborsi ai sensi del DPR 618/80 per acquisti individuali di dosi di vaccino non rientranti nell’ambito del PNV francese. Cio’ in analogia a quanto previsto per gli italiani residenti in Italia, cui non e’ al momento consentito l’accesso a vaccini diversi da quelli individuati dal Piano Strategico Vaccinale Italiano.