{"id":200,"date":"2023-05-15T11:54:24","date_gmt":"2023-05-15T09:54:24","guid":{"rendered":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/?page_id=200"},"modified":"2026-07-23T10:35:17","modified_gmt":"2026-07-23T08:35:17","slug":"a-i-r-e-anagrafe-degli-italiani-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/a-i-r-e-anagrafe-degli-italiani-allestero\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<div class=\"container\">\n<div id=\"main\" role=\"main\">\n<div class=\"row\">\n<article id=\"articolo_centro\" class=\"col-md-19 col-sm-19 padding_articolo item-page\" role=\"main\" aria-label=\"articolo\">\n<div class=\"sr-only\" style=\"text-align: justify;\"><strong>COS\u2019\u00c8 L\u2019AIRE?<\/strong><\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: left;\">L\u2019AIRE \u00e8 l\u2019anagrafe dei cittadini italiani residenti all\u2019estero. Ci si pu\u00f2 iscrivere all&#8217;A.I.R.E. direttamente online tramite il portale della Farnesina <strong>\u25ba<\/strong><a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it<\/strong><\/a>. Per maggiori informazioni e per il<\/p>\n<h4 style=\"color: tomato;\"><strong>TUTORIAL <\/strong>sulle modalit\u00e0 di iscrizione visitare la pagina \u25ba<a href=\"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/a-i-r-e-anagrafe-degli-italiani-allestero\/iscrizione-aire-modifica-o-trasferimento-della-residenza\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Iscrizione AIRE &#8211; modifica o trasferimento della residenza<\/strong><\/a><\/h4>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Il registro AIRE \u00e8 tenuto dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero. Ogni Rappresentanza gestisce la propria Circoscrizione consolare, cio\u00e8 quell\u2019insieme di Regioni, Dipartimenti, Comuni che territorialmente ricadono sotto la sua competenza.<br \/>\nL\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 necessaria per beneficiare dei servizi consolari (rilascio o rinnovo di documenti d\u2019identit\u00e0 e di viaggio, nonch\u00e9 certificazioni) e per l\u2019esercizio del diritto di voto all\u2019estero.<br \/>\nL\u2019iscrizione AIRE \u00e8 obbligatoria per legge. Tutti i cittadini italiani che trasferiscono all\u2019estero la loro residenza per un periodo superiore a un anno devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, iscriversi all\u2019AIRE.<br \/>\nIl cittadino italiano ha inoltre l\u2019obbligo di comunicare al proprio Comune italiano di riferimento, tramite l\u2019Ufficio consolare, tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza). Le regole sono le stesse per i cittadini che hanno la doppia nazionalit\u00e0 franco-italiana.<\/p>\n<p>Vi informiamo inoltre che l\u2019iscrizione all\u2019AIRE comporta la cancellazione anagrafica dal registro della popolazione residente nel Comune italiano di provenienza e ha come diretta conseguenza la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale. Si invitano pertanto tutti gli interessati a valutare attentamente se la propria permanenza in Francia abbia carattere permanente (oltre i 12 mesi) e dia accesso ai servizi del sistema sanitario francese.<\/p>\n<p><strong><u>CHI SI DEVE ISCRIVERE ALL\u2019AIRE<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all\u2019estero per un periodo superiore ai 12 mesi;<\/li>\n<li>i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita \u00e8 stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana \u00e8 stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;<\/li>\n<li>le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all\u2019estero, continuando a risiedervi;<\/li>\n<li>i cittadini la cui residenza all\u2019estero \u00e8 stata giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>i cittadini gi\u00e0 iscritti all\u2019A.I.R.E. ma che hanno cambiato circoscrizione consolare. Essi devono ugualmente iscriversi all\u2019Anagrafe consolare della Rappresentanza di attuale residenza, affinch\u00e9 essa possa informare il Comune AIRE dell\u2019avvenuta variazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>NON DEVONO ISCRIVERSI ALL&#8217;AIRE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Sono esentati dall\u2019obbligo dell\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E.:<\/p>\n<ul>\n<li>le persone che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore all\u2019anno;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, notificati alle autorit\u00e0 locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari<\/li>\n<\/ul>\n<p>In virtu\u2019 del nuovo articolo 1 comma 9 della Legge n. 11\/2026, che modifica la Legge n. 470\/1988, all\u2019elenco dei cittadini che non devono essere iscritti all\u2019AIRE si aggiungono, le seguenti categorie:<\/p>\n<ul>\n<li>i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della Scuola, collocati fuori ruolo e inviati all\u2019estero nell\u2019ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori del territorio nazionale;<\/li>\n<li>i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome, assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell\u2019articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;<\/li>\n<li>il personale civile e militare, che fruisce dell\u2019indennit\u00e0 di lungo servizio all\u2019estero prevista dall\u2019articolo 1808 del codice dell\u2019ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;<\/li>\n<li>il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell\u2019Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);<\/li>\n<li>le persone conviventi con i cittadini delle categorie sopra menzionate, che si recano all\u2019estero al seguito dei medesimi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u26a0\ufe0f Viene, inoltre, introdotto all\u2019articolo 1 il nuovo comma 9-bis, che prevede quanto segue: L\u2019iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo \u00e8 facoltativa per i cittadini, che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia, e che lavorano all\u2019estero per l\u2019Unione europea, o per organizzazioni internazionali di cui l\u2019Italia \u00e8 parte, o per i soggetti di cui all\u2019articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>AGGIORNAMENTO DEI DATI D\u2019ISCRIZIONE ALL\u2019AIRE<\/strong><\/p>\n<p>I cittadini italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Metz sono tenuti ad informare i nostri uffici di tutte le variazioni dei dati anagrafici.<\/p>\n<p>L\u2019interessato deve tempestivamente comunicare all\u2019Ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>il trasferimento della propria residenza o abitazione;<\/li>\n<li>le modifiche dello stato civile (matrimonio, nascita, divorzio, morte, etc.);<\/li>\n<li>il rientro definitivo in Italia;<\/li>\n<li>la perdita della cittadinanza italiana o l\u2019acquisto di una seconda cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>IMPORTANTE<\/u><\/strong>: Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio d\u2019indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino per l\u2019erogazione dei servizi consolari ed il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nCANCELLAZIONE DALL\u2019 AIRE<\/strong><\/p>\n<p><strong>La cancellazione dall\u2019 AIRE avviene:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>in seguito al rimpatrio in Italia;<\/li>\n<li>per morte;<\/li>\n<li>per irreperibilit\u00e0 presunta (mancata dichiarazione del nuovo indirizzo);<\/li>\n<li>per perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><br \/>\nCOSA SUCCEDE SE NON CI SI ISCRIVE ALL\u2019 AIRE:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. \u00a0Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<br \/>\nIl procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima dhttps:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/a-i-r-e-anagrafe-degli-italiani-allestero\/aire.metz@esteri.itella commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u25ba\u25ba<\/strong><strong>Per ogni eventuale, ulteriore informazione e\/o chiarimento, potete contattare l\u2019ufficio AIRE all\u2019indirizzo e-mail<\/strong>:\u00a0<a href=\"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/a-i-r-e-anagrafe-degli-italiani-allestero\/aire.metz@esteri.it\">aire.metz@esteri.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"COS\u2019\u00c8 L\u2019AIRE? 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