{"id":5339,"date":"2025-06-30T14:59:06","date_gmt":"2025-06-30T12:59:06","guid":{"rendered":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/?page_id=5339"},"modified":"2026-06-18T15:36:10","modified_gmt":"2026-06-18T13:36:10","slug":"cittadinanza-e-adozione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-e-adozione\/","title":{"rendered":"Cittadinanza e Adozione"},"content":{"rendered":"<p><strong>\ud83d\udd0d NORMATIVA<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0<strong>legge<\/strong>\u00a0<strong>23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p>La legge di conversione riforma la\u00a0<strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">link<\/a><\/p>\n<p>Si attira, in particolare, l\u2019attenzione sul\u00a0<strong>nuovo art. 3-bis:<\/strong><\/p>\n<p><em>In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all\u2019articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonch\u00e9 agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, \u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>a-bis) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>b) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<li><em>c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/em><\/li>\n<li><em>d) un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Alla luce della nuova legge si precisa che:<\/p>\n<p><strong>1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per domande\u00a0<em>\u201cpresentate\u201d<\/em>\u00a0si intende:<\/p>\n<ul>\n<li>Consegnate allo sportello dell\u2019Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;<\/li>\n<li>Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per\u00a0<em>\u201cappuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente\u201d<\/em>\u00a0si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dal portale Prenot@mi o dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza.<\/p>\n<p><strong>3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/strong><\/p>\n<p>Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/normativa_consolare\/tariffa-consolare\/\">pagina<\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>MODALIT\u00c0 DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER DISCENDENZA (IURE SANGUINIS) AI MAGGIORENNI<\/h3>\n<p><strong><br \/>\n\ud83d\udcb3 PAGAMENTI<br \/>\n<\/strong><br \/>\nLe richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana <strong data-start=\"151\" data-end=\"172\">per i maggiorenni<\/strong> <strong>presentate per discendenza<\/strong> devono essere sempre accompagnate dalla prova di avvenuto pagamento della tariffa consolare di <strong data-start=\"295\" data-end=\"307\">\u20ac 600,00<\/strong>.<br data-start=\"308\" data-end=\"311\" \/>Si precisa che tale importo \u00e8 dovuto per <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>l\u2019esame della pratica e non \u00e8 rimborsabile<\/strong><\/span>, indipendentemente dall\u2019esito finale della domanda.<br data-start=\"450\" data-end=\"453\" \/>Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente del Consolato d\u2019Italia a Metz:<\/p>\n<h5><strong>IBAN<\/strong>: FR76 3008 7333 0000 0246 6500 569\u00a0\u00a0\u00a0<strong>BIC<\/strong>: CMCIFRPP<\/h5>\n<p>Nella causale del bonifico dovranno essere indicati la causale \u2013 \u201ccittadinanza iure sanguinis\u201d \u2013, il nome, il cognome e la data di nascita del richiedente.<\/p>\n<p>\u26a0\ufe0f<span style=\"text-decoration: underline;\"> Le domande ricevute si intendono complete solamente se presenti tutti i documenti richiesti e la prova dell&#8217;avvenuto bonifico.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\ud83d\udcd1 <strong>DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA<\/strong><\/p>\n<p>Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>il formulario di domanda di cittadinanza per discendenza (<a href=\"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/modulistica-per-i-cittadini-stranieri-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u25baModulistica<\/a>)<br \/>\n<hr \/>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Inoltre<\/span> i documenti previsti dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, cio\u00e8:<\/li>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;<\/li>\n<li>Atti di nascita, con traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, con traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<\/li>\n<li>Giustificativo di domicilio<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>\u25baPer l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <u>inoltre<\/u> produrre i documenti aggiuntivi previsti nello schema seguente:<a href=\"https:\/\/consmetz.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/DIAGRAMMA-CITTADINANZA-NASCITA-adulti.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"img-fluid wp-image-5407 aligncenter\" src=\"https:\/\/consmetz.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/DIAGRAMMA-CITTADINANZA-link-schema-citt.png\" alt=\"\" width=\"544\" height=\"306\" srcset=\"https:\/\/consmetz.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/DIAGRAMMA-CITTADINANZA-link-schema-citt.png 1920w, 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Per le istanze presentate successivamente al 01 gennaio 2026 il termine \u00e8 36 mesi.<\/p>\n<p>Attraverso i link a destra (da PC) o in basso (da smartphone), \u00e8 possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalit\u00e0 specifiche di acquisizione della Cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>ULTERIORI PRECISAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019esame della domanda si basa sulla normativa in materia vigente dal momento dell\u2019emigrazione del nonno o del genitore italiano fino ad oggi (<em>ratione temporis<\/em>) nei Paesi coinvolti (<em>ratione loci<\/em>): leggi italiane sulla cittadinanza, leggi francesi sulla cittadinanza, convenzioni internazionali e loro interazioni. La vastit\u00e0 e la complessit\u00e0 della normativa in materia non permettono di presentare in questa pagina tutte le casistiche possibili.<\/p>\n<p>Tuttavia si tiene a precisare il seguente punto:<\/p>\n<p>L\u2019acquisto volontario della cittadinanza francese da parte di un cittadino italiano ha comportato fino ad una data recente (salvo caso specifico) la <a href=\"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riacquisto-della-cittadinanza\/\">perdita <\/a>automatica della cittadinanza italiana, senza che fosse necessaria una espressa rinuncia. La perdita della cittadinanza italiana coinvolge anche i figli minorenni, nonostante questi non abbiano espresso la volont\u00e0 di essere naturalizzati. Ne consegue quindi che\u00a0<strong>se il nonno\/a o il genitore italiano si \u00e8 naturalizzato francese prima della nascita o durante la minore et\u00e0 del discendente successivo, si \u00e8 interrotta la trasmissione della cittadinanza e non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(cfr. artt 8 e 12 Legge 555\/1912 e Convenzione di Strasburgo 1963).<\/p>\n<p>Infine si segnala che:<\/p>\n<p>Se i requisiti previsti dal nuovo art. 3-bis non sono soddisfatti vi \u00e8 la possibilit\u00e0 entro il 31 maggio 2029 (a determinate condizioni) per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cio\u00e8 <strong><u>persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al 24 <\/u><\/strong><strong><u>maggio 2025,<\/u><\/strong> di richiedere l\u2019<a href=\"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/\">Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d <\/a>ex comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025 (SECONDO CASO).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\ud83d\udd0d NORMATIVA Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0legge\u00a023 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. 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