{"id":5350,"date":"2025-06-30T15:01:22","date_gmt":"2025-06-30T13:01:22","guid":{"rendered":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/?page_id=5350"},"modified":"2026-08-31T09:44:50","modified_gmt":"2026-08-31T07:44:50","slug":"riacquisto-della-cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riacquisto-della-cittadinanza\/","title":{"rendered":"Perdita e riacquisto della cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p><strong>PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p>I cittadini italiani che hanno acquistato\u00a0<strong>volontariamente<\/strong>\u00a0la cittadinanza francese<strong> prima del 4 giugno 2009, hanno perso la cittadinanza italiana, <\/strong>ai\u00a0sensi della <strong>Legge n. 555 del 13 giugno 1912<\/strong> e della <strong>Convenzione,<\/strong> firmata a <strong>Strasburgo il 6 maggio 1963, <\/strong>sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari. In alcuni casi la\u00a0perdita della cittadinanza italiana del\/i genitore\/i italiani durante<strong> la minore et\u00e0 del figlio<\/strong>, ha comportato la perdita della cittadinanza italiana anche per quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>A seguito dell\u2019entrata in vigore, il <strong>24 marzo 1995,<\/strong> <strong>de<\/strong>l <strong>2\u00b0 Protocollo della Convenzione di Strasburgo<\/strong> fra la Francia e l\u2019Italia, l\u2019acquisto della cittadinanza francese per:<\/p>\n<p>1) <strong>matrimonio con cittadino o cittadina francese<\/strong><\/p>\n<p>2) <strong>nascita e residenza stabile in Francia fino alla maggiore et\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>3) <strong>trasferimento e residenza stabile in Francia prima dei diciotto anni<\/strong><\/p>\n<p>non ha pi\u00f9 comportato la perdita automatica della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 di alcuni casi particolari, l\u2019entrata in vigore del 2\u00b0 Protocollo della Convenzione di Strasburgo e, successivamente, la denuncia di quest\u2019ultima, non hanno effetto retroattivo: le perdite di cittadinanza italiana verificatesi prima rimangono effettive.<\/p>\n<p><strong><u>\u26a0\ufe0fATTENZIONE<\/u><\/strong><strong>: Per le donne italiane sposatesi con un cittadino francese vedasi la pagina<\/strong><strong>\u00a0 <\/strong><a href=\"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/casi-particolari\/\">Casi particolari \u2013 Consolato Generale d&#8217;Italia Metz<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p>La legge 91\/1992 prevede in alcuni casi la possibilit\u00e0 di riacquisto della cittadinanza ove questa sia stata precedentemente perduta.<\/p>\n<p style=\"margin-top: 0cm; background: white;\"><b><u><span style=\"font-size: 13.5pt; font-family: 'Titillium Web'; color: #1a1a1a;\">\u26a0\ufe0fATTENZIONE: <\/span><\/u><\/b><b><span style=\"font-size: 13.5pt; font-family: 'Titillium Web'; color: #1a1a1a;\">Per i nati all\u2019estero<\/span><\/b><span style=\"font-size: 13.5pt; font-family: 'Titillium Web'; color: #1a1a1a;\"> il riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 possibile solo qualora l\u2019atto di nascita dell\u2019interessato sia stato trascritto in Italia prima dell\u2019evento che ha cagionato la perdita della cittadinanza italiana.<u><\/u><\/span><\/p>\n<p><strong>DISPOSITIVO ORDINARIO DI RIACQUISTO (ai sensi dell\u2019articolo 13 della Legge n.91\/1992)<\/strong><\/p>\n<p>13.1\u00a0<strong>Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>a) se presta effettivo\u00a0<strong>servizio militare <\/strong>per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;<\/li>\n<li>b) se, assumendo o avendo assunto un\u00a0<strong>pubblico impiego alle dipendenze dello Stato<\/strong>, anche all\u2019estero, dichiara di volerla riacquistare;<\/li>\n<li>c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la\u00a0<strong>residenza nel territorio della Repubblica<\/strong>;<\/li>\n<li>d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;<\/li>\n<li>e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all\u2019intimazione di abbandonare l\u2019impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero,\u00a0<strong>dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l\u2019impiego o la carica o il servizio militare<\/strong>, assunti o prestati nonostante l\u2019intimazione di cui all\u2019articolo 12, comma 1.<\/li>\n<\/ol>\n<p>13.2 Non \u00e8 ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l\u2019abbia perduta in applicazione dell\u2019articolo 3, comma 3, nonch\u00e9 dell\u2019articolo 12, comma 2.<\/p>\n<p>13.3 Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell\u2019interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione pu\u00f2 intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni sulla procedura di riacquisto, si prega di inviare un\u2019email all\u2019indirizzo: <a href=\"mailto:cittadinanza.metz@esteri.it\">cittadinanza.metz@esteri.it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>DISPOSITIVO STRAORDINARIO DI RIACQUISTO (ai sensi della legge n. 74 del 23\/05\/2025 modificante l\u2019articolo 17 della legge n.91\/1992) <\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 17 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito con la legge n.\u00a0 74\/2025, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0<strong>nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0<\/strong>in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong>a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>AVVISO PER EX CITTADINI NATURALIZZATI FRANCESI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il dispositivo straordinario di riacquisto, previsto dal nuovo Art. 17 NON SI APPLICA ai casi di perdita della cittadinanza italiana per naturalizzazione, avvenuta in vigenza della CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima, in vigore per l\u2019Italia dal 29 marzo al 4 giugno 2009. Gli ex cittadini \u2013 che hanno perso la cittadinanza italiana dal 29 marzo 1968 al 15 agosto 1992, a seguito di nazionalizzazione francese per effetto della Convenzione, NON POTRANNO PERTANTO AVVALERSI DEL BENEFICIO DEL RIACQUISTO EX ART 17.<\/strong><\/p>\n<p>Per gli aventi diritto, le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate\u00a0<strong>tra il 1 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/p>\n<ol>\n<li>Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificato di nascita: se nato all\u2019estero, dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;<\/li>\n<li>Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza;<\/li>\n<li>Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana:\u00a0<strong>certificato di naturalizzazione\u00a0<\/strong>oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 richiesto un contributo di \u20ac250, versato presso l\u2019Ufficio consolare.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato\u00a0<u>personalmente<\/u>\u00a0davanti al funzionario dell\u2019Ufficio consolare competente.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA I cittadini italiani che hanno acquistato\u00a0volontariamente\u00a0la cittadinanza francese prima del 4 giugno 2009, hanno perso la cittadinanza italiana, ai\u00a0sensi della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 e della Convenzione, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari. 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