{"id":5350,"date":"2025-06-30T15:01:22","date_gmt":"2025-06-30T13:01:22","guid":{"rendered":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/?page_id=5350"},"modified":"2025-10-10T14:33:04","modified_gmt":"2025-10-10T12:33:04","slug":"riacquisto-della-cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riacquisto-della-cittadinanza\/","title":{"rendered":"Riacquisto della cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p>La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0<strong>nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0<\/strong>in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong>a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate\u00a0<strong><u>entro il 31 dicembre 2027<\/u><\/strong><u>.<\/u><\/p>\n<p>L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/p>\n<ol>\n<li>Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificato di nascita: se nato in UE, presentare l\u2019estratto di nascita su modello A plurilingue; se nato extra-UE, presentare l\u2019atto di nascita integrale tradotto in italiano e legalizzato;<\/li>\n<li>Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza;<\/li>\n<li>Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: <strong>certificato di naturalizzazione<\/strong>. Per la Francia, il CNF, dove deve figurare l\u2019articolo di legge francese in base al quale si acquisisce la cittadinanza francese;<\/li>\n<li>Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 richiesto un contributo di \u20ac250, da versare all\u2019Ufficio consolare con bonifico bancario.<\/li>\n<\/ol>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>IBAN DEL CONSOLATO GENERALE D\u2019ITALIA A METZ<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"642\">\n<h5><strong>IBAN<\/strong><strong>: FR76 3008 7333 0000 0246 6500 569\u00a0\u00a0\u00a0BIC: CMCIFRPP<\/strong><\/h5>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"642\">Nella causale del bonifico dovranno essere indicati la causale \u2013 \u201criacquisto cittadinanza\u201d \u2013, il nome, il cognome e la data di nascita del richiedente.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Una volta raccolta tutta la documentazione ed effettuato il pagamento, inviare tutto il dossier (completo di ricevuta di pagamento) per posta all\u2019Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale Italiano a Metz, 7 Boulevard Georges Cl\u00e9menceau, 57000 Metz.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio fisser\u00e0 un appuntamento per la dichiarazione di richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana. La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato <u>personalmente<\/u>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<p>Per eventuali chiarimenti prego scrivere a <a href=\"mailto:cittadinanza.metz@esteri.it\">cittadinanza.metz@esteri.it<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Altri casi di riacquisto della cittadinanza<br \/>\n(Art. 13 Legge 5\/02\/1992N\u00b091)<\/h2>\n<p>13.1 <strong>Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>a) se presta effettivo <strong>servizio militare<\/strong> per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;<\/li>\n<li>b) se, assumendo o avendo assunto un <strong>pubblico impiego alle dipendenze dello Stato<\/strong>, anche all&#8217;estero, dichiara di volerla riacquistare;<\/li>\n<li>c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la <strong>residenza nel territorio della Repubblica<\/strong>;<\/li>\n<li>d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;<\/li>\n<li>e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all&#8217;intimazione di abbandonare l&#8217;impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, <strong>dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l&#8217;impiego o la carica o il servizio militare<\/strong>, assunti o prestati nonostante l&#8217;intimazione di cui all&#8217;articolo 12, comma 1.<\/li>\n<\/ol>\n<p>13.2 Non \u00e8 ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l&#8217;abbia perduta in applicazione dell&#8217;articolo 3, comma 3, nonch\u00e9 dell&#8217;articolo 12, comma 2.<\/p>\n<p>13.3 Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell&#8217;interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione pu\u00f2 intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo [&hellip;]","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"parent":234,"menu_order":4,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-5350","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5350"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5350\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6008,"href":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5350\/revisions\/6008"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/234"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consmetz.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}