🔍 NORMATIVA
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.
La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
- b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
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Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
- il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
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Alla luce della nuova legge si precisa che:
1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente
Per domande “presentate” si intende:
- Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
- Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
- Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
- Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.
2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente
Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.
3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.
Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa pagina.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER DISCENDENZA (IURE SANGUINIS) AI MAGGIORENNI
💳 PAGAMENTI
Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana per i maggiorenni presentate per discendenza devono essere sempre accompagnate dalla prova di avvenuto pagamento della tariffa consolare di € 600,00.
Si precisa che tale importo è dovuto per l’esame della pratica e non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito finale della domanda.
Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente del Consolato d’Italia a Metz:
IBAN: FR76 3008 7333 0000 0246 6500 569 BIC: CMCIFRPP
Nella causale del bonifico dovranno essere indicati la causale – “cittadinanza iure sanguinis” –, il nome, il cognome e la data di nascita del richiedente.
⚠️ Le domande ricevute si intendono complete solamente se presenti tutti i documenti richiesti e la prova dell’avvenuto bonifico.
📑 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire:
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- il formulario di domanda di cittadinanza per discendenza (►Modulistica)
Inoltre i documenti previsti dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, cioè:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- Atti di nascita, con traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, con traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- Giustificativo di domicilio
- il formulario di domanda di cittadinanza per discendenza (►Modulistica)
►Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre i documenti aggiuntivi previsti nello schema seguente:
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Per le istanze presentate prima del 31 dicembre 2025 il termine è di 730 giorni (DPCM n. 33 del 17 gennaio 2014 recante modifica al DPCM n. 90 del 2011). Per le istanze presentate successivamente al 01 gennaio 2026 il termine è 36 mesi.
Attraverso i link a destra (da PC) o in basso (da smartphone), è possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalità specifiche di acquisizione della Cittadinanza italiana.
ULTERIORI PRECISAZIONI
L’esame della domanda si basa sulla normativa in materia vigente dal momento dell’emigrazione del nonno o del genitore italiano fino ad oggi (ratione temporis) nei Paesi coinvolti (ratione loci): leggi italiane sulla cittadinanza, leggi francesi sulla cittadinanza, convenzioni internazionali e loro interazioni. La vastità e la complessità della normativa in materia non permettono di presentare in questa pagina tutte le casistiche possibili.
Tuttavia si tiene a precisare il seguente punto:
L’acquisto volontario della cittadinanza francese da parte di un cittadino italiano ha comportato fino ad una data recente (salvo caso specifico) la perdita automatica della cittadinanza italiana, senza che fosse necessaria una espressa rinuncia. La perdita della cittadinanza italiana coinvolge anche i figli minorenni, nonostante questi non abbiano espresso la volontà di essere naturalizzati. Ne consegue quindi che se il nonno/a o il genitore italiano si è naturalizzato francese prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza e non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. artt 8 e 12 Legge 555/1912 e Convenzione di Strasburgo 1963).
Infine si segnala che:
Se i requisiti previsti dal nuovo art. 3-bis non sono soddisfatti vi è la possibilità entro il 31 maggio 2029 (a determinate condizioni) per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025, di richiedere l’Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” ex comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025 (SECONDO CASO).