PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
I cittadini italiani che hanno acquistato volontariamente la cittadinanza francese prima del 4 giugno 2009, hanno perso la cittadinanza italiana, ai sensi della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 e della Convenzione, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari. In alcuni casi la perdita della cittadinanza italiana del/i genitore/i italiani durante la minore età del figlio, ha comportato la perdita della cittadinanza italiana anche per quest’ultimo.
A seguito dell’entrata in vigore, il 24 marzo 1995, del 2° Protocollo della Convenzione di Strasburgo fra la Francia e l’Italia, l’acquisto della cittadinanza francese per:
1) matrimonio con cittadino o cittadina francese
2) nascita e residenza stabile in Francia fino alla maggiore età
3) trasferimento e residenza stabile in Francia prima dei diciotto anni
non ha più comportato la perdita automatica della cittadinanza italiana.
Al di là di alcuni casi particolari, l’entrata in vigore del 2° Protocollo della Convenzione di Strasburgo e, successivamente, la denuncia di quest’ultima, non hanno effetto retroattivo: le perdite di cittadinanza italiana verificatesi prima rimangono effettive.
⚠️ATTENZIONE: Per le donne italiane sposatesi con un cittadino francese vedasi la pagina Casi particolari – Consolato Generale d’Italia Metz
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La legge 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquisto della cittadinanza ove questa sia stata precedentemente perduta.
⚠️ATTENZIONE: Per i nati all’estero il riacquisto della cittadinanza italiana è possibile solo qualora l’atto di nascita dell’interessato sia stato trascritto in Italia prima dell’evento che ha cagionato la perdita della cittadinanza italiana.
DISPOSITIVO ORDINARIO DI RIACQUISTO (ai sensi dell’articolo 13 della Legge n.91/1992)
13.1 Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
- a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
- b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare;
- c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
- d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
- e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.
13.2 Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonché dell’articolo 12, comma 2.
13.3 Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Per maggiori informazioni sulla procedura di riacquisto, si prega di inviare un’email all’indirizzo: cittadinanza.metz@esteri.it
DISPOSITIVO STRAORDINARIO DI RIACQUISTO (ai sensi della legge n. 74 del 23/05/2025 modificante l’articolo 17 della legge n.91/1992)
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