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Riacquisto della cittadinanza

La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.

Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2027.

L’interessato al riacquisto deve presentare:

  1. Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
  2. Certificato di nascita: se nato in UE, presentare l’estratto di nascita su modello A plurilingue; se nato extra-UE, presentare l’atto di nascita integrale tradotto in italiano e legalizzato;
  3. Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
  4. Certificato storico di cittadinanza;
  5. Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione. Per la Francia, il CNF, dove deve figurare l’articolo di legge francese in base al quale si acquisisce la cittadinanza francese;
  6. Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana è richiesto un contributo di €250, da versare all’Ufficio consolare con bonifico bancario.
IBAN DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A METZ
IBAN: FR76 3008 7333 0000 0246 6500 569   BIC: CMCIFRPP
Nella causale del bonifico dovranno essere indicati la causale – “riacquisto cittadinanza” –, il nome, il cognome e la data di nascita del richiedente.

 

Una volta raccolta tutta la documentazione ed effettuato il pagamento, inviare tutto il dossier (completo di ricevuta di pagamento) per posta all’Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale Italiano a Metz, 7 Boulevard Georges Clémenceau, 57000 Metz.

L’Ufficio fisserà un appuntamento per la dichiarazione di richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana. La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.

Per eventuali chiarimenti prego scrivere a cittadinanza.metz@esteri.it

 

Altri casi di riacquisto della cittadinanza
(Art. 13 Legge 5/02/1992N°91)

13.1 Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

  1. a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
  2. b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare;
  3. c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
  4. d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
  5. e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.

13.2 Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonché dell’articolo 12, comma 2.

13.3 Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.