RICONOSCIMENTO PER DISCENDENZA (IURE SANGUINIS)
REQUISITI
A seguito della conversione in legge del D.L. 28 marzo 2025, n. 36, il riconoscimento della cittadinanza italiana per i soggetti nati all’estero (anche prima dell’entrata in vigore della suddetta legge) è subordinato alla sussistenza di determinate condizioni, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992.
In base alla nuova legge n.91 del 1992, è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il richiedente nato in Italia (da un genitore italiano) in qualsiasi data;
- il richiedente nato all’estero (da un genitore italiano) che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il richiedente nato all’estero (da un genitore italiano) che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
Nello specifico, coloro che presentano attualmente domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per filiazione saranno riconosciuti cittadini italiani solamente se alternativamente:
- Un ascendente di primo o di secondo grado (genitore o nonno\a) possegga – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana (art. 3-bis, lettera c) della legge n. 91/1992);
- Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o adozione) del figlio (art. 3-bis, lettera d) della legge n. 91/1992).
Per comprovare la sussistenza di uno dei criteri sopra descritti, il richiedente deve produrre documentazione adatta ad attestare detti stati.
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:
- Accertare la cittadinanza italiana dell’avo cittadino italiano emigrato all’estero;
- Accertare la non interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana a partire dall’ avo cittadino italiano emigrato all’estero, secondo quanto stabilito dalla Circolare K.28.1 sopracitata;
A tal fine, sarà necessario accertare che ciascun avo abbia mantenuto la cittadinanza italiana sino alla nascita del discendente successivo e, in alcuni casi, anche durante la minore età del discendente successivo. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata dal richiedente stesso mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera mentre la richiesta di emissione del Certificato di “Mancata Rinuncia/Non Rinuncia” è effettuata direttamente dal Consolato al Comune/Consolato competente.
- Comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
- Accertare la sussistenza di una delle condizioni previste dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
💳 PAGAMENTI
Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana per i maggiorenni presentate per discendenza devono essere sempre accompagnate dalla prova di avvenuto pagamento della tariffa consolare di € 600,00.
Si precisa che tale importo è dovuto per l’esame della pratica e non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito finale della domanda.
Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente del Consolato d’Italia a Metz:
IBAN: FR76 3008 7333 0000 0246 6500 569 BIC: CMCIFRPP
Nella causale del bonifico dovranno essere indicati la causale – “cittadinanza iure sanguinis” –, il nome, il cognome e la data di nascita del richiedente.
⚠️ Le domande ricevute si intendono complete unicamente se presenti tutti i documenti richiesti e la prova dell’avvenuto bonifico.
📑 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire (unicamente per via postale o da presentare in Consolato durante gli orari di apertura al pubblico):
- Formulario di domanda di riconoscimento di cittadinanza per discendenza (►Modulistica), debitamente compilato e firmato;
- Fotocopia documento di identità in corso di validità;
- Copia di un giustificativo di domicilio (bolletta Edf, telefonia fissa ecc.);
- Prova dell’avvenuto pagamento di € 600,00 effettuato in favore del Consolato;
Inoltre i documenti previsti dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovvero:
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- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita in originale (non sarà accettato il mero “certificato di nascita”);
- Atti di matrimonio (se coniugato/a) e decesso (se deceduto/a) dell’avo italiano emigrato all’estero in originale;
- Atti di nascita, matrimonio (se coniugati) e decesso (se deceduti) di tutti i suoi discendenti in linea retta in originale;
- Atti di nascita e matrimonio (se coniugati) del richiedente in originale.
- Certificati rilasciati dall’autorità straniera competente attestanti che l’avo italiano emigrato all‘estero e i suoi discendenti in linea retta non acquistarono la cittadinanza straniera oppure in quale data e secondo quale modalità acquistarono la cittadinanza straniera.
Se lo stato estero è la Francia, saranno accettati alternativamente:
- Permesso di soggiorno francese in corso di validità rilasciato dalla Prefettura francese competente;
- Rifiuto di rilascio del “Certificat de nationalité française” (CNF), rilasciato dal “Tribunal judiciaire” competente territorialmente;
- “Certificat de nationalité française”;
- Decreto di naturalizzazione francese;
Se lo stato estero di emigrazione NON è la Francia, i certificati di naturalizzazione/non naturalizzazione devono essere accompagnati da traduzione ufficiale italiana. Inoltre, se formati in Paesi diversi dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, i certificati e le relative traduzioni devono essere accompagnati da legalizzazione/apostille secondo quanto previsto per il rispettivo Paese (si invita a consultare il sito web della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente);
infine, alla luce della nuova riforma della legge n.91/1992:
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- Documenti che attestino la sussistenza di una delle condizioni previste dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992 Vai allo schema
Per maggiori informazioni sul formato dei documenti da fornire (es. legalizzati, apostillati…), si invita a consultare il seguente link: FORMATO CONFORME DOCUMENTAZIONE
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Per le istanze presentate prima del 31 dicembre 2025 il termine è di 730 giorni (DPCM n. 33 del 17 gennaio 2014 recante modifica al DPCM n. 90 del 2011). Per le istanze presentate successivamente al 01 gennaio 2026 il termine è 36 mesi.
Attraverso i link a destra (da PC) o in basso (da smartphone), è possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalità specifiche di acquisizione della Cittadinanza italiana.
ULTERIORI PRECISAZIONI
L’esame della domanda si basa sulla normativa in materia vigente dal momento dell’emigrazione del nonno o del genitore italiano fino ad oggi (ratione temporis) nei Paesi coinvolti (ratione loci): leggi italiane sulla cittadinanza, leggi francesi sulla cittadinanza, convenzioni internazionali e loro interazioni. La vastità e la complessità della normativa in materia non permettono di presentare in questa pagina tutte le casistiche possibili.
Infine si segnala che:
Se i requisiti previsti dal nuovo art. 3-bis non sono soddisfatti, vi è la possibilità entro il 31 maggio 2029 (a determinate condizioni) per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025, di richiedere l’Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” ex comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025 (SECONDO CASO).
