- due mesi per i bfp “Impresa”,
- sei mesi per i bfp a “diciotto mesi”,
- dodici mesi per quelli “ordinari”, per quelli “Renditalia”, “Europa”, “Risparmi Nuovi” e per i buoni fruttiferi postali denominati ” Eredità Sicura”,
- diciotto mesi per i bfp “indicizzati all’inflazione”, per quelli “indicizzati all’inflazione extra”, per quelli “dedicati ai minori”, per quelli “indicizzati alla scadenza” e per quelli a “diciotto mesi plus”,
- ventiquattro mesi per i bfp “premia” e per quelli a “2 anni Plus”,
- trentasei mesi per i bfp “3,50”, per quelli a “3 anni Plus” e per quelli “Fedeltà” ed infine
- sette anni per i buoni “7 insieme”.
- Si potrebbero verificare delle perdite dei buoni fruttiferi postali?
RIMBORSO DALL’ESTERO
Le Poste Italiane spiegano che il capitale sottoscritto anche quando si richiederà un rimborso anticipato sarà garantito al 100%.
Potrebbe però verificarsi che si abbia un rimborso netto inferiore al valore nominale sottoscritto. Perché? Ebbene il motivo è l’applicazione dell’imposta di bollo per giacenze superiori a 5000 euro.
La Cassa Depositi e Prestiti, però, ha comunicato che in tal caso l’imposta di bollo non sarà applicata per l’importo uguale alla porzione per la quale il valore netto del rimborso risulti inferiore a quello del capitale.
Se si vive all’estero e si desidera richiedere il rimborso dei buoni, bisognerà recarsi presso il Consolato Italiano del paese nel quale si vive.
Si dovrà sottoscrivere un modulo di delega che dovrà essere autenticato dal Consolato.
L’autentica della firma é soggetta a pagamento di una tassa consolare di Euro 20,00 da accreditare sul conto corrente di questo Consolato Generale il cui IBAN é accessibile sur questo link: ACCEDI ALL’IBAN
Il giorno dell’appuntamento copia del bonifico dovrà essere presentata all’ufficio preposto.
PRESCRIZIONE DEI BUONI FRUTTIFERI E DEI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
Nel linguaggio giuridico il termine prescrizione indica l’estinzione di un diritto qualora il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge. Ma come funziona con i buoni fruttiferi postali? Ebbene quelli cartacei nominativi si prescrivono a favore dell’Emittente dopo dieci anni dalla scadenza del titolo.
Quando vi è prescrizione, il titolare del buono oltre la data su indicata, non può più avere il rimborso del capitale investito e degli interessi maturati.
Le Poste comunicano che l’importo dei bfp cartacei emessi dopo il 14 aprile del 2001, dopo dieci anni dalla scadenza, sarà versato al Fondo istituito presso il MEF. Quando la cifra sarà versata a tale ente, non vi sarà più diritto al rimborso.
Sarà cura da parte degli interessati (E NON DEL CONSOLATO) di spedire la domanda di rimborso alle Poste insieme alla propria carta di identità.
Saranno poi le Poste a rimborsare il buono inviando un assegno vidimato non trasferibile o mediante bonifico estero sul conto corrente del beneficiario.
I FORMULARI RELATIVI ALLE MODALITA DI RIMBORSO E QUELLE DI PAGAMENTO DEL RIMBORSO DEI BUONI O DEI LIBRETTI POSTALI FRUTTIFERI SONO ACCESSIBILI ALLA PAGINA MODULISTICA
Dovrete prendere appuntamento presso questo Consolato Generale (Ufficio Sociale) per farvi autenticare la firma sul predetto modulo.
Per ogni informazione utile: sociale.metz@esteri.it – linea diretta: (00333)87.38.58.77
Al predetto modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– copia di un documento di identità in corso di validità più una fotocopia del o dei titolari dei Buoni o del Libretto postale/e/o degli eredi del titolare deceduto;
– copia del codice fiscale rilasciato dal Consolato Italiano di Metz del o dei titolari dei Buoni o del Libretto postale/e/o degli eredi del titolare deceduto
– Relevé d’identité bancaire che riporta il codice IBAN della persona (una sola) richiedente il rimborso;
– originali di tutti i Buoni Postali o del Libretto di Risparmio Postale.
INVIANDO LA PREDETTA DOCUMENTAZIONE AL SEGUE INDIRIZZO (A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA CON RIVEVUTA DI RITORNO):
POSTE ITALIANE
Divisione Bancoposta – Direzione Operazioni
Servizio Risparmi
Via di Torpagnotta, 2
I. – 00143 ROMA)