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Atto di Assenso

ATTO DI ASSENSO PER RILASCIO DI DOCUMENTO DI VIAGGIO A MINORENNE

L’atto di assenso è una dichiarazione personale che i/il genitori/genitore (o tutore o affidatario) sottoscrivono/sottoscrive ai fini del rilascio del passaporto o della carta d’identità al figlio minore (Legge. n. 1185/1967).

Si può sottoscrivere l’assenso compilando l’Atto di Assenso (►Modulistica)
oppure, nel caso di domanda di passaporto o carta d’identità, firmando il relativo formulario nello spazio dedicato. L’assenso va sempre accompagnato da fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in cui sia visibile la pagina con la firma del titolare.

Nel caso di cittadini di Paesi extra-UE, invece, la firma per assenso va autenticata 1) dal funzionario dell’Ente italiano che riceve la dichiarazione (esempio: Rappresentanza diplomatico-consolare all’estero, inclusi naturalmente il Consolato a Metz e lo Sportello a Mulhouse; Questura in Italia) o da autorità straniera (esempio: Comune o Commissariato di Polizia francesi), con eventuale legalizzazione o apposizione dell’Apostille nel caso di Stati extra-UE.

In caso di decesso di uno dei genitori di figli minorenni, al posto dell’assenso il richiedente presenterà all’Ufficio competente (Ufficio passaporti oppure Ufficio carte d’identità) la copia conforme dell’atto di morte redatto in italiano o francese (o in altra lingua con traduzione giurata in italiano o francese). Cliccare qui per consultare la lista dei traduttori giurati in Francia.

Se ci si trova nell’impossibilità di ottenere l’assenso dell’altro genitore, il Capo della Rappresentanza consolare, nella sua veste di Giudice Tutelare (artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 71/2011), può, dopo aver effettuato gli accertamenti dovuti, autorizzare il rilascio del documento al richiedente con apposito Decreto Consolare. Il Console Generale a Metz può esercitare il ruolo di Giudice Tutelare unicamente in favore dei minori che risiedono nella sua circoscrizione consolare.

L’istanza al giudice tutelare (► Modulistica) va accompagnata da opportuna documentazione. Prima di presentare domanda, si prega di prendere contatto con l’Ufficio consolare competente.

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTO DI VIAGGIO A GENITORE DI FIGLI MINORI

Dal 14 giugno 2023 i genitori di figli minorenni che richiedono il rilascio del proprio documento di viaggio (passaporto e CIE) non devono più presentare l’atto di assenso dell’altro genitore o tutore, ma devono fornire invece un’autocertificazione specifica (►Modulistica) secondo il D.L. 69/2023, con la quale dichiarano l’assenza di cause ostative al rilascio del documento.

Uno dei genitori di figlio/i minore/i può opporsi al rilascio del documento di viaggio dell’altro genitore nel caso in cui ci sia concreto e attuale pericolo che quest’ultimo si sottragga all’adempimento dei propri obblighi verso i figli (articolo 3-bis della L. 1185/1967).
In questo caso, la domanda si presenta al Tribunale ordinario di riferimento:

  • Per i minori residenti all’estero è quello più vicino al Comune d’ iscrizione AIRE del minore.
  • Per i minori residenti in Italia è quello più vicino alla residenza abituale del minore.