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Patenti di guida e autoveicoli

PATENTI DI GUIDA

Cittadini italiani temporaneamente in FranciaI cittadini italiani che si trovano temporaneamente in Francia possono liberamente circolare sul territorio con un mezzo a motore purché muniti di una patente di un Paese dell’Unione Europea. Ciò ai sensi della Direttiva № 2006/126/CE, che riconosce la validità in tutta l’Unione di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro.Cittadini italiani residenti in Francia

In conformità con la vigente normativa europea (Direttiva № 2006/126/CE del 20/12/2006) e le disposizioni nazionali in materia (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti № 30 del 21 maggio 1999),i cittadini italiani residenti all’estero in un Paese dell’Unione Europea devono rivolgersi – in vista del rinnovo della loro patente in scadenza o per la sostituzione di una patente persa, rubata o deteriorata – esclusivamente alle Autorità del Paese di residenza, che provvederanno alla conversione della stessa.

Invece, i cittadini italiani che, pur trascorrendo alcuni periodi all’estero, hanno mantenuto la propria residenza in Italia dovranno rivolgersi all’Ufficio della Motorizzazione Civile che in Italia ne aveva effettuato il rilascio (e non al Consolato).

Si ricorda inoltre che,in qualsiasi momento, i cittadini italiani residenti in Francia possono richiedere alle Autorità francesi:

– la conversione della loro patente in corso di validità (“échange du permis”, ovvero il ritiro della patente italiana ed il rilascio contestuale di una patente francese equivalente, Codice della Strada Art. R222-2);

– la registrazione (“enregistrement”, ovvero la consegna di un attestato di conformità alla patente francese equivalente, Codice della strada art. R222-1).


Conversione della patente italiana in francese

Le procedure di conversione o di registrazione si svolgono esclusivamente online sul sito dell’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés), ove, previa registrazione, è possibile presentare richiesta allegando tutti i documenti necessari.

Le pratiche di conversione delle patenti di guida provenienti da tutta la Francia, tranne Parigi, sono gestite da un’Autorità appositamente creata e non più dalle Prefetture locali.

I tempi di attesa, normalmente, variano dai 6 ai 10 mesi. Durante tale periodo, le Autorità italiane non possono fornire documenti sostitutivi di patenti scadute, perse, rubate o deteriorate.

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti in caso di controllo stradale e per essere in regola con i termini dei contratti di assicurazione, si consiglia di richiedere il prima possibile tale conversione, trascorsi i previsti 6 mesi di residenza in Francia, anche se la patente non è in fase di scadenza.

Per informazioni generali sulle modalità di richiesta, sui documenti da allegare e sulle modalità di rilascio, consultare l’apposita pagina del sito istituzionale Service Public (in francese).

 

ESPORTAZIONE AUTOVEICOLI

Per esportare definitivamente un veicolo all’estero bisogna richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “Cessazione della circolazione per esportazione”.
Si informa che dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 103 Codice della Strada, sono previsti nuovi adempimenti per chi intende esportare definitivamente all’estero veicoli immatricolati in Italia.
Infatti, occorrerà preventivamente cancellare il veicolo dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico registro automobilistico (PRA), procedura che sarà possibile solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data in cui si chiede la cancellazione stessa. In caso contrario, il veicolo dovrà essere revisionato per poi poter essere cancellato dagli archivi.
Solo per i veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019, sarà ancora ammessa la possibilità di richiedere la cancellazione successivamente alla effettiva re-immatricolazione all’estero – per il tramite degli Uffici Consolari italiani all’estero – allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2020.

A partire invece dal 1° gennaio 2020 la radiazione dovrà essere richiesta prima che il veicolo venga esportato.
In conseguenza quindi delle nuove modalità, a partire dal 01 gennaio 2020, i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero non potranno più richiedere la radiazione del veicolo dal PRA per esportazione tramite l’ufficio consolare.


Per maggiori info si invita a consultare https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuove-procedure-per-esportazione-veicoli-immatricolati-italia