L’A.I.R.E. è l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero. Ci si può iscrivere all’A.I.R.E. direttamente online tramite il portale della Farnesina ►https://serviziconsolarionline.esteri.it. Per maggiori informazioni e video tutorial sulle modalità di iscrizione visitare la pagina ►Iscrizione AIRE – modifica o trasferimento della residenza
L’A.I.R.E è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. Ogni Rappresentanza gestisce la propria Circoscrizione consolare, cioè quell’insieme di Regioni, Dipartimenti, Comuni che territorialmente ricadono sotto la sua competenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è necessaria per beneficiare dei servizi consolari (rilascio o rinnovo di documenti d’identità e di viaggio, nonché certificazioni) e per l’esercizio del diritto di voto all’estero.
Tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza per un periodo superiore a un anno devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, iscriversi all’A.I.R.E.
Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune, tramite l’Ufficio consolare, tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
S’informa che l’iscrizione all’A.I.R.E. comporta la cancellazione anagrafica dal registro della popolazione residente nel Comune italiano di provenienza e ha come diretta conseguenza la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale. Si invitano pertanto tutti gli interessati a valutare attentamente se la propria permanenza in Francia abbia carattere permanente (oltre i 12 mesi) e dia accesso ai servizi del sistema sanitario francese.
CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’A.I.R.E.?
Devono iscriversi:
– i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero per un periodo superiore ad un anno;
– le persone nate all’estero che hanno acquisito la cittadinanza italiana per nascita;
– le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero.
La richiesta d’iscrizione all’A.I.R.E. dev’essere presentata dal cittadino anche per gli eventuali membri del nucleo familiare con lui residenti (coniuge, figli minori).
I componenti maggiorenni, anche se conviventi con i propri genitori, devono comunque compilare singolarmente la domanda d’iscrizione all’A.I.R.E. per il successivo inoltro ai Comuni.
CHI NON DEVE ISCRIVERSI ALL’A.I.R.E.?
Non devono iscriversi:
– i cittadini che si recano all’estero temporaneamente o stagionalmente per una durata non superiore ai dodici mesi;
– i lavoratori stagionali, gli studenti Erasmus nonché i dirigenti scolastici, i docenti ed il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
– i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
– i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
AGGIORNAMENTO DEI DATI D’ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.
I cittadini italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Metz sono tenuti ad informare il Consolato Generale riguardo tutte le variazioni dei dati anagrafici per consentire i necessari aggiornamenti che verranno comunicati ai Comuni in Italia.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’Ufficio consolare:
– il trasferimento della propria residenza o abitazione;
– le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
– il rientro definitivo in Italia;
– la perdita della cittadinanza italiana.
IMPORTANTE: Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio d’indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino per l’erogazione dei servizi consolari ed il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
CANCELLAZIONE DALL’ A.I.R.E.
La cancellazione dall’ A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.N.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
- per morte, compresa quella presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita, per mancata restituzione delle cartoline elettorali, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
Per ogni eventuale, ulteriore informazione e/o chiarimento, si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail: aire.metz@esteri.it
COSA ACCADE SE NON CI SI ISCRIVE ALL’ A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.